Art. 50
Aggiornamento delle misure tecniche di sicurezza
Il concessionario e' tenuto a eseguire, nei termini che gli sono fissati, adattamenti, modifiche, sistemazioni e ogni altro lavoro che nel corso della concessione siano prescritti dall'amministrazione concedente a tutela dell'incolumita' e della sicurezza. In caso di inosservanza l'amministrazione ha facolta' di sospendere in tutto o in parte l'esercizio dello stabilimento o del deposito.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva