Art. 509
Infrazioni disciplinari dei componenti dell'equipaggio
Le pene disciplinari per i componenti dell'equipaggio, previste dai nn. 1 e 2 dell'articolo 1252 del codice, sono applicate dal comandante del porto o dal comandante della nave quando l'infrazione e' stata commessa a terra, e dal comandante della nave, quando l'infrazione e' stata commessa a bordo. Per le infrazioni disciplinari commesse a terra, in territorio estero, il potere disciplinare, quando non puo' essere esercitato dagli organi previsti nei nn. 5 e 6 dell'articolo 1249 del codice, e' esercitato dal comandante della nave.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva