Art. 511
Registro e comunicazione delle pene disciplinari
Gli uffici delle autorita' marittime mercantili e gli uffici consolari devono essere provvisti di un registro in cui sono annotate le pene disciplinari inflitte da essi o dai comandanti delle navi. Gli uffici suddetti devono comunicare agli uffici di iscrizione le pene disciplinari inflitte diverse dalla consegna a bordo e dagli arresti di rigore.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva