Art. 517
Canali di traffico urbano nella laguna veneta
Nei canali e rivi di traffico esclusivamente urbano che rimangono in consegna ai comuni, i poteri di polizia sono esercitati dai comuni stessi, secondo norme da approvarsi dal Magistrato alle acque, dall'autorita' marittima e dall'ispettorato di porto.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva