Art. 522Navi adibite ai servizi pubblici lagunari di Venezia

Le navi adibite ai servizi pubblici di navigazione comunali e provinciali di Venezia sono iscritte nei registri tenuti dagli uffici marittimi. L'autorita' marittima comunica all'ispettorato di porto il nome e le caratteristiche delle navi iscritte. Alle visite e ispezioni per l'accertamento e il controllo delle condizioni e delle dotazioni di cui alla lettera d) del secondo comma e al terzo comma dell'articolo 164 del codice provvede il capo del compartimento marittimo o un suo delegato, insieme con un rappresentante dell'ispettorato compartimentale o dell'ispettorato di porto.

Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art522 · fonte su Normattiva