Art. 526 — Decreti istitutivi di uffici del lavoro
I decreti ministeriali attualmente vigenti, relativi alla istituzione degli uffici del lavoro portuale e alla disciplina del lavoro nei porti di minor traffico, continuano ad avere vigore fino all'emanazione dei decreti previsti dall'articolo 109 del codice e dalle norme del presente regolamento.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva