Art. 541
Rinvio a norme speciali
Nelle materie la cui disciplina e' dal presente regolamento rinviata a norme particolari da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica o ministeriale, fino a quando queste non saranno emanate si osservano le norme attualmente in vigore in quanto compatibili.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva