Art. 527
Lavoratori portuali avventizi
Nelle localita' in cui alla data di entrata in vigore del presente regolamento i lavoratori sono distinti in permanenti ed avventizi, il ruolo di questi ultimi continua ad esistere fino a quando i lavoratori in esso iscritti non siano stati tutti cancellati o trasferiti nei registri previsti dall'articolo 150. Il trasferimento ha luogo secondo le modalita' stabilite dal capo del compartimento.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva