Art. 531 — Capitani di gran cabotaggio e macchinisti navali in seconda, costruttori navali di seconda classe
Coloro che sono in possesso del certificato di abilitazione al conseguimento del grado di capitano di gran cabotaggio o di macchinista navale in seconda, o di costruttore navale di seconda classe a termini del decreto-legge luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1067, possono conseguire le relative patenti o titoli ed esercitare le mansioni ad essi inerenti, purche' comprovino di possedere i requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva