Art. 681 — Agevolazioni per il conseguimento di titoli professionali marittimi
I titoli professionali marittimi che possono essere conseguiti dal personale militare, ai sensi dell'articolo 1016, comma 1, del codice, e i relativi requisiti, maturati durante la prestazione del servizio, sono i seguenti:
- a)padrone marittimo di prima classe per il traffico o padrone marittimo di prima classe per la pesca, se congiuntamente:
- 1)e' stato raggiunto almeno il grado di capo di prima classe o corrispondente in servizio permanente;
- 2)sono stati compiuti 4 anni di navigazione in servizio di coperta su navi di altura dei quali almeno uno al comando di unita' di dislocamento non inferiore a 200 tonnellate;
- 3)e' stato superato apposito esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- b)padrone marittimo di seconda classe per il traffico o padrone marittimo di seconda classe per la pesca, se congiuntamente:
- 1)e' stato raggiunto almeno il grado di capo di terza classe o corrispondente in servizio permanente;
- 2)sono stati compiuti 4 anni di navigazione in servizio di coperta su navi di altura dei quali almeno uno al comando di unita' di dislocamento non inferiore a 100 tonnellate o dotate di impianto di propulsione endotermica di potenza non inferiore a 1.000 cavalli asse;
- c)marinaio autorizzato al traffico o marinaio autorizzato alla pesca, se congiuntamente:
- 1)e' stato raggiunto almeno il grado di sergente maggiore o corrispondente in servizio permanente o volontario;
- 2)sono stati compiuti 4 anni di navigazione in servizio di coperta su navi di altura dei quali almeno uno al comando;
- d)capo barca per il traffico nello Stato, se sono stati compiuti trenta mesi di navigazione in servizio di coperta;
- e)meccanico navale di prima classe specializzato, se congiuntamente:
- 1)e' stato raggiunto almeno il grado di capo di prima classe o corrispondente in servizio permanente;
- 2)sono stati compiuti 4 anni di navigazione in servizio di macchina dei quali almeno uno alla direzione di macchina di unita' dotate di impianto di propulsione endotermica di potenza non inferiore a 1.000 cavalli asse; l'abilitazione e' valida solo per navi con propulsione endotermica;
- f)meccanico navale di prima classe, se congiuntamente:
- 1)e' stato raggiunto almeno il grado di capo di terza classe o corrispondente in servizio permanente;
- 2)sono stati compiuti 4 anni di navigazione in servizio di macchina dei quali almeno uno alla direzione di macchina di unita' dotate di impianto di propulsione endotermica di potenza non inferiore a 500 cavalli asse; l'abilitazione e' valida solo per navi con propulsione endotermica;
- g)meccanico navale di seconda classe per motonavi, se congiuntamente:
- 1)e' stato raggiunto almeno il grado di sergente maggiore o corrispondente;
- 2)sono stati compiuti tre anni di navigazione in servizio di macchina dei quali almeno uno su unita' dotate di impianti di propulsione endotermica di potenza non inferiore a 500 cavalli asse;
- h)motorista abilitato, se sono stati compiuti almeno due anni di imbarco in servizio di macchina su unita' dotate di impianto di propulsione endotermica. I titoli professionali marittimi che possono essere conseguiti dal personale militare, ai sensi dell'articolo 1016, comma 2, del codice e i relativi requisiti, maturati durante la prestazione del servizio, sono i seguenti:
- a)meccanico navale di prima classe, se congiuntamente:
- 1)e' stato raggiunto almeno il grado di maresciallo di terza classe;
- 2)sono stati compiuti quattro anni di navigazione in servizio di macchina dei quali almeno uno su unita' dotate di propulsione endotermica di potenza non inferiore a 500 cavalli asse; l'abilitazione e' valida solo per navi con propulsione endotermica;
- b)meccanico navale di seconda classe per motonavi, se congiuntamente:
- 1)e' stato raggiunto almeno il grado di sergente maggiore;
- 2)si e' stati addetti al servizio di macchina su mezzi nautici per almeno tre anni, dei quali almeno uno su unita' dotate di propulsione endotermica di potenza non inferiore a 500 cavalli asse.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva