Art. 538 — Navigazione da diporto
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Le persone autorizzate a comandare navi da diporto a termini dell'articolo 57 del codice per la marina mercantile devono munirsi delle abilitazioni prescritte dagli articoli 402 e seguenti del presente regolamento entro due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.
Testo vigente dal 21 aprile 1952 al 15 settembre 2005 · versione 0 su Normattiva