Art. 57
Raccolta di materiali abbandonati
Le disposizioni del presente capo si applicano anche alla raccolta di materiali e inerci che siano stati abbandonati nel fondo del mare territoriale o nell'ambito del demanio marittimo. Le domande dirette ad ottenere la concessione della raccolta devono in ogni caso essere pubblicate nei modi previsti dall'articolo 18.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva