Art. 54Concessioni di estrazione e di raccolta

Le concessioni per l'estrazione e la raccolta di arena, alghe, ghiaia e altri materiali vengono fatte con licenza conforme al modello stabilito dal ministero per la marina mercantile nella quale sono determinati:

  • 1)la localita' nella quale l'estrazione o la raccolta c consentita;
  • 2)la quantita' di materiale da estrarre o da raccogliere;
  • 3)il periodo di tempo entro il quale l'estrazione o la raccolta deve avvenire;
  • 4)le modalita' che il concessionario deve seguire nell'operare l'estrazione o la raccolta;
  • 5)il canone e le modalita' di pagamento. Le concessioni per l'estrazione e la raccolta di arena, alghe, ghiaia e altri materiali, quando importino la costruzione di opere e impianti di difficile rimozione, sono fatte con atto di concessione a norma del secondo comma dell'articolo 36 del codice. Prima di iniziare l'estrazione o la raccolta il concessionario devo denunciare alla guardia di finanza, gli estremi della concessione ottenuta.

Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art54 · fonte su Normattiva