Art. 54 — Concessioni di estrazione e di raccolta
Le concessioni per l'estrazione e la raccolta di arena, alghe, ghiaia e altri materiali vengono fatte con licenza conforme al modello stabilito dal ministero per la marina mercantile nella quale sono determinati:
- 1)la localita' nella quale l'estrazione o la raccolta c consentita;
- 2)la quantita' di materiale da estrarre o da raccogliere;
- 3)il periodo di tempo entro il quale l'estrazione o la raccolta deve avvenire;
- 4)le modalita' che il concessionario deve seguire nell'operare l'estrazione o la raccolta;
- 5)il canone e le modalita' di pagamento. Le concessioni per l'estrazione e la raccolta di arena, alghe, ghiaia e altri materiali, quando importino la costruzione di opere e impianti di difficile rimozione, sono fatte con atto di concessione a norma del secondo comma dell'articolo 36 del codice. Prima di iniziare l'estrazione o la raccolta il concessionario devo denunciare alla guardia di finanza, gli estremi della concessione ottenuta.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva