Art. 55 — Canone
Il canone e' commisurato al volume o al peso del materiale da estrarre o da raccogliere e alla durata della concessione. La misura del canone puo' essere stabilita in via generale in relazione alla qualita' del materiale e alle localita' di estrazione o di raccolta.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva