Art. 61
Certificato d'iscrizione per l'esercizio di attivita' nei porti
Le persone che esercitano un'attivita' nell'interno dei porti e in genere nell'ambito del demanio marittimo, se sottoposte all'iscrizione in registri a norma del secondo comma dell'articolo 68 del codice, sono munite di un certificato d'iscrizione conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva