Art. 63
Navi in attesa di accosto
Le navi e i galleggianti, che all'arrivo nei porti non abbiano gia' conoscenza del punto di ormeggio ad essi assegnato, devono dar fondo in modo da non ostacolare l'entrata e l'uscita delle altre navi e degli altri galleggianti, e attendere che il comandante del porto designi il punto di ormeggio.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva