Art. 69
Rinforzo degli ormeggi
Le navi e i galleggianti, in caso di cattivo tempo, devono rinforzare gli ormeggi e adottare tutte le precauzioni necessarie; essi sono inoltre obbligati a prendere le misure che il comandante del porto ritenga di imporre, restando in facolta' di quest'ultimo di provvedere a spese di essi in caso di inadempienza.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva