Art. 74 — Sporgenze dal bordo
Le navi e i galleggianti devono evitare che imbarcazioni, gru, scale, ponti da sbarco e altre attrezzature, sporgano dal bordo, intralcino il transito di altre navi e galleggianti o danneggino le persone, le opere e gli impianti portuali o ostacolino il movimento che si svolge sulle banchine.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva