Art. 61
[1](Art. 44 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239).
[2]Le compagnie portuali provvedono all'applicazione delle disposizioni del presente testo unico, nei riguardi dei propri iscritti adibiti alle operazioni di imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e movimento in genere delle merci nei porti, salvo il diritto di rivalsa della relativa quota di contributi nei confronti delle persone od enti nel cui interesse le operazioni medesime sono compiute.
Testo vigente dal 7 settembre 1955, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva