Art. 75
Prove di macchina sugli ormeggi
Le navi non possono compiere prove di macchina sugli ormeggi senza averne ottenuta autorizzazione dal comandante del porto, che indica il posto nel quale deve essere eseguita la prova e prescrive le precauzioni da adottare.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva