Art. 79 — Carico e scarico delle merci
Nelle operazioni di carico e scarico delle merci si deve sempre lasciare libero lo spazio necessario alla circolazione delle persone e dei veicoli. Per il carico, lo scarico e il trasporto di qualsiasi merce devono essere adottate le precauzioni necessarie per non arrecare danni alle persone, alle opere e agli impianti portuali, evitando il gettito delle inerci stesse dalle navi a terra.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva