Art. 33
[1](Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).
[2]((Le somme necessarie per il pagamento in contanti delle indennita' per il risarcimento dei danni di guerra saranno iscritte nel bilancio del Ministero del tesoro.
[3]Le somme necessarie per attribuire, in luogo delle indennita' in contanti, macchine, mobili, merci e bestiame, a tenore degli articoli 6 e 28, ultimi capoversi, del citato testo unico e quelle necessarie per l'esecuzione dei lavori a carico dello Stato per la ricostituzione dei beni d'uso pubblico e patrimoniali delle Provincie, dei Comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, saranno iscritte nel bilancio del Ministero per le terre liberate dal nemico.
[4]Con decreto del ministro per le terre liberate dal nemico, di concerto col ministro del tesoro, sara' stabilita la organizzazione amministrativa o finanziaria per il risarcimento dei danni di guerra)).
Testo vigente dal 20 giugno 1919, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva