Art. 85 — Servizi di vigilanza
Il comandante del porto puo' disporre servizi di vigilanza, da eseguirsi a mezzo del personale dipendente o, in caso di necessita', a mezzo di altri agenti della forza pubblica sull'impiego del fuoco a bordo e a terra e sulle merci infiammabili o altrimenti pericolose. Le spese della vigilanza sono a carico degli interessati.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva