Art. 89 — Rimozione di materiali sommersi
La rimozione dei materiali sommersi nei porti, rade o canali di cui all'articolo 72 del codice deve essere iniziata e ultimata nei termini fissati dal comandante del porto, ovvero, in mancanza, compiuta entro le quarantotto ore dall'avvenuta sommersione. I termini predetti sono comunicati agli interessati nelle forme stabilite dall'articolo seguente.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva