Art. 72 c.nav. — Rimozione di materiali sommersi
[1]Nel caso di sommersione di merci o di altri materiali nei porti, rade, canali, gli interessati devono provvedere all'immediata rimozione.
[2]Qualora gli interessati non adempiano a tale obbligo e a giudizio dell'autorita' marittima possa derivare dal fatto un pericolo o un intralcio alla navigazione, il capo del compartimento puo' provvedere d'ufficio alla rimozione e, ove sia il caso, alla vendita dei materiali predetti per conto dello Stato.
[3]L'interessato e' tenuto a corrispondere allo Stato le spese sostenute, o la differenza tra queste e il ricavato dalla vendita.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva