Art. 94Processo verbale di perdita della nave

In caso di perdita della nave, dovunque avvenuta, l'autorita' marittima mercantile o consolare redige processo verbale nel quale deve indicare:

  • a)il nome, il numero, l'ufficio d'iscrizione, la stazza della nave e il nome del proprietario;
  • b)il nome, l'ufficio d'iscrizione e il numero di matiricola del comandante della nave, il numero dei componenti dell'equipaggio e dei passeggeri;
  • c)la provenienza della nave;
  • d)le generalita' e il domicilio delle persone perite con l'indicazione del numero di matricola e dell'ufficio di iscrizione per i componenti dell'equipaggio;
  • e)la qualita' e la quantita' del carico;
  • f)le cose salvate;
  • g)i documenti di bordo salvati e quelli perduti;
  • h)la societa' assicuratrice della nave e del carico;
  • i)la causa accertata o presunta del sinistro. Il processo verbale e' sottoscritto da quattro delle persone salvate o in mancanza, qualora sia possibile, da altre persone che abbiano assistito al fatto, e dall'autorita' marittima che ha compilato il verbale.

Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art94 · fonte su Normattiva