Art. 94 — Processo verbale di perdita della nave
In caso di perdita della nave, dovunque avvenuta, l'autorita' marittima mercantile o consolare redige processo verbale nel quale deve indicare:
- a)il nome, il numero, l'ufficio d'iscrizione, la stazza della nave e il nome del proprietario;
- b)il nome, l'ufficio d'iscrizione e il numero di matiricola del comandante della nave, il numero dei componenti dell'equipaggio e dei passeggeri;
- c)la provenienza della nave;
- d)le generalita' e il domicilio delle persone perite con l'indicazione del numero di matricola e dell'ufficio di iscrizione per i componenti dell'equipaggio;
- e)la qualita' e la quantita' del carico;
- f)le cose salvate;
- g)i documenti di bordo salvati e quelli perduti;
- h)la societa' assicuratrice della nave e del carico;
- i)la causa accertata o presunta del sinistro. Il processo verbale e' sottoscritto da quattro delle persone salvate o in mancanza, qualora sia possibile, da altre persone che abbiano assistito al fatto, e dall'autorita' marittima che ha compilato il verbale.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva