Art. 96

[1]Trasmissione del processo verbale e dei documenti di bordo)

[2]Se il processo verbale della perdita non e' compilato da un ufficio di compartimento, l'autorita' marittima mercantile lo trasmette, con i documenti di bordo ritirati, al capo del compartimento. Se la nave non e' iscritta nel compartimento marittimo, il capo di questo trasmette copia del processo verbale di perdita, unitamente ai documenti di bordo, all'ufficio di iscrizione della nave. L'autorita' consolare trasmette il processo verbale e i documenti di bordo al ministero della marina mercantile.

Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art96 · fonte su Normattiva