Art. 194-quater (Regolamento)

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(Manodopera per esigenze eccezionali). Quando i lavoratori iscritti nei registri previsti dall'art. 150 e quelli iscritti nei registri previsti dall'art. 194 non sono sufficienti a eseguire le operazioni portuali, l'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale provvede direttamente a soddisfare tali esigenze straordinarie ammettendo al lavoro la manodopera necessaria, secondo criteri stabiliti dal Ministro per la marina mercantile. Possono, comunque, essere avviati al lavoro soltanto coloro che hanno compiuto il 180 anno di eta' e che diano garanzia per la sicurezza e la regolarita' delle operazioni portuali.

Testo vigente dal 6 ottobre 1967 al 28 agosto 1994 · versione 11 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~regolamento-art194quater · fonte su Normattiva