Art. 1

I compiti che il codice, le norme di attuazione e il presente regolamento attribuiscono all'ausiliario, al funzionario di cancelleria, al pubblico ufficiale, alla cancelleria o alla segreteria si intendono attribuiti al personale di cancelleria e di segreteria secondo le mansioni a ciascuno spettanti a norma delle disposizioni sullo stato giuridico. Il dirigente dell'ufficio di cancelleria o di segreteria, con ordine di servizio, ripartisce i compiti fra il personale, in modo da assicurare la continuita' ed efficienza del servizio.

Testo vigente dal 5 ottobre 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1989-09-30;334~art1 · fonte su Normattiva