Art. 42 — Uffici giudiziari, magistrati militari e funzionari di cancelleria o segreteria
Quando, nelle disposizioni di leggi non abrogate dai codici penali militari, sono indicati uffici giudiziari militari o magistrati militari o funzionari di cancelleria o segreteria con denominazioni diverse da quelle adottate nei codici suddetti, a essi corrispondono gli uffici giudiziari o i magistrati o i funzionari di cancelleria o segreteria, ai quali i nuovi codici attribuiscono funzioni corrispondenti.
Testo vigente dal 27 settembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva