Art. 10
L'elenco previsto dall'art. 81 comma 1 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 e' formato assegnando un distinto numero a ciascuna cosa sequestrata. Piu' cose sequestrate possono essere raggruppate sotto un unico numero quando esse sono della stessa specie e non rilevano per la loro individualita'. L'autorita' che ha proceduto al sequestro cura che ciascuna cosa o ciascun gruppo di cose siano contraddistinti, mediante le modalita' ritenute piu' idone, da un numero corrispondente a quello con il quale la cosa o il gruppo di cose sono indicati nell'elenco richiamato dal comma 1.
Testo vigente dal 5 ottobre 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva