Art. 13
La vendita delle cose confiscate puo' essere eseguita dalla cancelleria anche a mezzo degli istituti di vendite giudiziarie.
Testo vigente dal 5 ottobre 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
La vendita delle cose confiscate puo' essere eseguita dalla cancelleria anche a mezzo degli istituti di vendite giudiziarie.
Testo vigente dal 5 ottobre 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 86 — Vendita o distruzione delle cose confiscate
1. La cancelleria provvede alla vendita delle cose di cui e' stata ordinata la confisca, salvo che per esse sia prevista una specifica destinazione. Il compimento delle operazioni di vendita puo' essere delegato a un istituto all'uopo autorizzato o ad uno dei …
Art. 152 — Vendita
La vendita dei beni, secondo la loro qualita', e' eseguita a cura dell'ufficio anche a mezzo degli istituti di vendite giudiziarie. Se i beni hanno interesse scientifico o pregio di antichita' o di arte, prima della vendita, e' avvisato il Ministero della giustizia…
Art. 152 — Vendita
La vendita dei beni, secondo la loro qualita', e' eseguita a cura dell'ufficio anche a mezzo degli istituti di vendite giudiziarie. Se i beni hanno interesse scientifico o pregio di antichita' o di arte, prima della vendita, e' avvisato il Ministero della giustizia…
Art. 83 — Vendita o distruzione delle cose deperibili
1. La vendita delle cose indicate nell'articolo 260 comma 3 del codice e' eseguita a cura della cancelleria o della segreteria anche a trattativa privata. 2. Allo stesso modo si procede per la distruzione delle cose. Tuttavia a questa puo' procedersi anche avvalendosi…
Art. 532 — Vendita a mezzo di commissionario
Il giudice dell'esecuzione dispone la vendita senza incanto o tramite commissionario dei beni pignorati. Le cose pignorate devono essere affidate all'istituto vendite giudiziarie, ovvero, con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore …
Art. 260
Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate Cose deperibili. Distruzione di cose sequestrate Le cose sequestrate si assicurano con il sigillo dell'ufficio giudiziario e con le sottoscrizioni dell'autorita' giudiziaria e dell'ausiliario che la assiste ovvero, …
urn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1989-09-30;334~art13 · fonte su Normattiva