Art. 20
Il ruolo per i dibattimenti davanti al tribunale, alla corte di assise e al pretore e' formato a norma degli articoli 132 e 160 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Il ruolo per i dibattimenti davanti alla corte di appello e alla corte di assise di appello e' formato ogni venti giorni dal presidente della corte di appello o da un consigliere da lui delegato. Il ruolo e' affisso a cura della cancelleria all'ingresso dell'aula di udienza almeno un giorno prima di quello dell'udienza. Ai dibattimenti si procede secondo l'ordine del ruolo e conformemente agli orari indicati sui decreti che dispongono il giudizio, salvo che, per ragioni di urgenza o per altro giustificato motivo, il presidente o il pretore ordini che sia tenuto in precedenza un determinato dibattimento iscritto nel ruolo. E' in ogni caso data precedenza ai dibattimenti con imputati in custodia cautelare.
Testo vigente dal 5 ottobre 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva