Art. 24
I nastri e i supporti previsti dall'art. 49 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 dei quali e' stata eseguita la trascrizione sono trasmessi senza ritardo alla cancelleria del giudice della impugnazione se questi ne fa richiesta.
Testo vigente dal 5 ottobre 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva