Art. 29
Per l'esecuzione delle sentenze e dei decreti di condanna la segreteria del pubblico ministero procede ai seguenti adempimenti:
- a)eseguiti i necessari accertamenti, iscrive ciascuna sentenza di condanna a pene detentive nel registro delle esecuzioni; le sentenze di condanna a pene pecuniarie o a sanzioni sostitutive, i decreti di condanna nonche' le sentenze di condanna a pene detentive la cui esecuzione e' sospesa sono iscritti nel registro delle esecuzioni nel caso di conversione in pena detentiva o di revoca della sospensione. Con l'iscrizione e' annotato il provvedimento con il quale e' stata promossa l'esecuzione della sentenza o del decreto di condanna;
- b)forma un fascicolo con un numero progressivo corrispondente a quello del registro, nel quale sono raccolti l'estratto indicato nell'art. 28, il certificato del casellario giudiziale riguardante il condannato, i dati acquisiti presso il servizio informatico previsto dall'art. 97 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 nonche' copia degli atti del procedimento di grazia e dei provvedimenti emessi dall'autorita' giudiziaria in sede di esecuzione. Di tutti gli atti viene formato un indice;
- c)sottopone al pubblico ministero il fascicolo, anche per l'adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 657 e 663 del codice;
- d)trasmette al direttore dell'istituto penitenziario dove si trova il condannato un foglio, sottoscritto dal pubblico ministero, con l'indicazione della quantita' di pena da eseguire e della data in cui termina l'esecuzione;
- e)comunica al direttore predetto ogni successivo provvedimento che incida sull'esecuzione della pena.
Testo vigente dal 5 ottobre 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva