Art. 31

Per l'esecuzione delle sanzioni sostitutive, la cancelleria del magistrato di sorveglianza iscrive in apposito registro l'estratto del provvedimento che le ha disposte e forma un fascicolo nel quale sono raccolti l'estratto medesimo e tutti gli atti del procedimento. Allo stesso modo si procede per l'esecuzione delle misure di sicurezza diverse dalla confisca.

Testo vigente dal 5 ottobre 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1989-09-30;334~art31 · fonte su Normattiva