Art. 30
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Nei casi previsti dall'art. 660 comma 2 del codice, il magistrato di sorveglianza, se accerta che il condannato e' solvibile, restituisce gli atti al pubblico ministero. Il pubblico ministero comunica l'esito degli accertamenti sulla solvibilita' alla cancelleria del giudice dell'esecuzione che provvede al rinnovo degli atti esecutivi.
Testo vigente dal 5 ottobre 1989 al 1 luglio 2002 · versione 0 su Normattiva