Art. 32
Il provvedimento con il quale viene respinta la richiesta di liberazione anticipata o di liberazione condizionale e' comunicato, a cura della cancelleria, al direttore dell'istituto di pena presso il quale il condannato e' ristretto perche' ne sia presa nota nella cartella biografica.
Testo vigente dal 5 ottobre 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva