Art. 3

Nella formazione dei fascicoli si osservano le disposizioni seguenti:

  • a)gli atti e le produzioni sono inseriti nel fascicolo in ordine cronologico a cura della cancelleria o segreteria, che provvede alla numerazione delle singole pagine;
  • b)la copertina del fascicolo deve contenere le generalita' della persona a cui e' attribuito il reato nonche' la data e il numero della iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dall'art. 335 del codice. Il fascicolo deve contenere:
  • a)l'indice degli atti e delle produzioni;
  • b)l'elenco delle cose sequestrate;
  • c)la distinta delle spese anticipate dall'erario, diverse da quelle per le quali e' stabilito il recupero in misura fissa;
  • d)la copia della sentenza o del decreto penale di condanna.

Testo vigente dal 5 ottobre 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1989-09-30;334~art3 · fonte su Normattiva