Art. 7

L'autorita' preposta a un istituto penitenziario o un funzionario da essa delegato iscrive in un registro, in ordine cronologico, il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la lingua, lo stato, il domicilio dichiarato o eletto, i contrassegni personali delle persone che riceve in custodia, il giorno della loro entrata nell'istituto, il tempo e il luogo del loro arresto con l'indicazione del provvedimento in forza del quale furono arrestate, dell'autorita' a disposizione della quale si trova il detenuto e del nome di chi ha proceduto alla consegna. Nello stesso registro sono iscritti la data dell'uscita dall'istituto, il provvedimento che la ordina e la dichiarazione o l'elezione di domicilio prevista dall'art. 161 comma 3 del codice. Nel registro sono altresi' annotati i provvedimenti comunicati a norma dell'art. 6.

Testo vigente dal 5 ottobre 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1989-09-30;334~art7 · fonte su Normattiva