La liquidazione e il pagamento dell'onere risultante a carico dello Stato ai sensi dell'articolo precedente, per la differenza del tasso di cambio effettivamente praticato rispetto al tasso di cambio da calcolarsi secondo le modalita' previste dal decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, e dal decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, verranno, effettuati dal Ministero del tesoro, Direzione generale del Tesoro, a favore dell'Ufficio italiano dei cambi sulla base del rendiconto della valuta ceduta da presentarsi dall'Ufficio medesimo. La liquidazione e il pagamento dell'onere risultante a carico dello Stato per la differenza tra i costi e i ricavi, di cui al precedente articolo, verranno effettuati dall'Alto Commissariato dell'alimentazione sulla base del rendiconto di gestione di cui al successivo art. 4. Il pagamento sara' fatto mediante l'emissione di mandati diretti a favore dell'ente importatore oppure degli enti finanziatori per la parte di rispettiva competenza ove sussistesse ancora un residuo credito degli enti finanziatori medesimi.

Testo vigente dal 5 luglio 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-06-28;595~art3 · fonte del testo