E' autorizzata la liquidazione a carico dello Stato dell'onere risultante dalla gestione di ammasso 1948-49 dei cereali di produzione nazionale a da quella 1948-49 di distribuzione dei cereali, dei prodotti e derivati sia nazionali che importati per conto dello Stato e destinati alla panificazione ed alla pastificazione e precisamente: 1° del disavanzo determinatosi nella gestione "granai del popolo 1948-49" in conseguenza, del minor ricavo ottenuto nella cessione, ai prezzi ufficialmente fissati per l'alimentazione della popolazione tesserata dei cereali di produzione nazionale (grano, granoturco, orzo e segale) rispetto ai prezzi ufficiali per i detti cereali corrisposti ai conferenti; 2° del disavanzo derivante dalla sospesa utilizzazione per la panificazione e per la pastificazione dei cereali minori (Orzo, segale e granoturco) di produzione nazionale; 3° dei disavanzi eventualmente verificatisi, in relazione alle effettive spese sostenute, nelle gestioni costituite con le quote fissate dal Comitato interministeriale prezzi per le spese di cui alle lettere a) e b) del secondo comma dell'art. 1 dei decreti legislativi luogotenenziali 22 febbraio 1945, n. 38, e 16 novembre 1945, n. 805; 4° degli oneri elencati al n. 4 del successivo art. 2, incontrati per la utilizzazione e la distribuzione dei cereali, dei prodotti e derivati.

Testo vigente dal 5 luglio 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-06-28;597~art1 · fonte del testo