[1]I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1951-52 sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:

[2]Somme rimasto da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1951-52 (articolo 48).. L. 60.163.448 -

[3]Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti(articolo 50) L. 66.371.973 - ----------------------- Residui passivi al 30 giugno 1952. L. 126.535.421 -

Testo vigente dal 17 aprile 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-11;479~art52 · fonte su Normattiva