[1]I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1951-52 sono stabiliti nelle seguenti somme:

[2]Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la Competenza propria dell'esercizio finanziario 1951-52 (articolo 65)......................... L. 3.811.140

[3]Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti(articolo 67) L. 3.094.120 --------------------- Residui passivi al 30 giugno 1952. L. 6.905.260

Testo vigente dal 17 aprile 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-11;479~art69 · fonte su Normattiva