Sono stabili nella somma di lire 30,20 i di scarichi consentiti, nell'esercizio 1949-50, ai ai tesorieri per casi di forza maggiore ai sensi dell'articolo 191 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Testo vigente dal 31 agosto 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-07-03;1298~art9 · fonte su Normattiva