Sono stabiliti, nell'esercizio 1963-64, nella somma di lire 56.360 i discarichi consentiti ai tesorieri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e nella somma di lire 0,95 l'eliminazione centesimale in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1734 e della legge 29 ottobre 1954, n. 1045.

Testo vigente dal 30 gennaio 1970

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urn:nir:stato:legge:1969-12-29;1096~art9 · fonte su Normattiva