Sono stabiliti nella somma di lire 1.240 i discarichi consentiti, nell'esercizio 1956-57, ai tesorieri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
Testo vigente dal 24 aprile 1968
