Ai fini della determinazione dell'utile della Cassa Depositi e Prestiti, da versare al bilancio dello Stato, e della sistemazione delle perdite delle gestioni annesse, si applica, per l'anno finanziario 1976, l'articolo 9-octies della legge 17 marzo 1977, n. 62.
Testo vigente dal 6 maggio 1978
