Per la copertura del maggior disavanzo di gestione dell'esercizio finanziario 1985 accertato per l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato rispetto a quello stabilito in lire 1.798.020.984.000 dall'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'Azienda predetta sui fondi dei conti correnti postali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, anticipazioni per complessive lire 321.394.086.822, estinguibili in 20 anni al saggio vigente per i mutui all'epoca della concessione. Detta somma viene iscritta in uno specifico capitolo di entrata del bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. Gli interessi di preammortamento maturati saranno capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni. L'ammortamento delle anticipazioni, aumentato degli interessi capitalizzati, avra' inizio il 1° gennaio dell'anno successivo a quello della concessione. L'onere relativo fara' carico al bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Testo vigente dal 11 novembre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-10-22;748~art41 · fonte su Normattiva