Le disponibilita' in conto residui esistenti al 31 dicembre 1990 sui capitoli 7509, 7014, 8422 e 8648 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, sono conservate nel conto dei predetti residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Le somme iscritte al capitolo 2831 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1990, non impegnate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui passivi per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Le somme previste dall'articolo 14, commi 6 e 8, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, dall'articolo 17, commi 20 e 40, e dall'articolo 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67, nonche' dagli articoli 1, commi 4 e 5, e 7, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475 e dall'articolo 2-bis, comma 4, del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 283, ancora disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno finanziario 1990, non impegnate alla chiusura del detto anno, possono esserlo nell'esercizio 1991.

Testo vigente dal 2 gennaio 1992

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urn:nir:stato:legge:1991-12-31;420~art8 · fonte su Normattiva